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Sacchetti Igienici 200pz Record

Sacchetti Igienici 200pz Record

per cani e gatti sono confezioni risparmio di ricariche per porta-sacchetti composti da 10 rotoli da 20 sacchetti ognuno per la raccolta delle feci dei vs. animali Questi sacchetti sono:

– Super Resistenti
– A prova di fuoriuscite
– Senza additivi Chimici
– mis. 27,5 x 30 cm 275 gr

Sacchetti Igienici 200pz Record

Dopo l’utilizzo vanno cestinati nell’indifferenziata in quanto il materiale è in plastica. Non disperdere la confezione nell’ambiente.

La confezione di ricariche di Sacchetti Igienici 200pz Record è il formato convenienza. Art. 1047.3

CURIOSITA’

Non pulire le feci lasciate dal proprio cane: cosa dice la legge

L’attenzione a evitare che il cane imbratti l’ambiente con le proprie deiezioni non deve venire meno in condominio, con riferimento sia agli spazi esterni del giardino o del cortile sia a quelli interni di androne, scale e pianerottoli. Il motivo è igienico e attiene al decoro, ma anche connesso alla responsabilità dei proprietari o ai detentori degli animali stessi a risarcire eventuali danni a terzi.

Chiunque consenta che il proprio cane (o anche un altro animale domestico) depositi escrementi nelle parti comuni del condominio, quali le scale, l’androne, il vialetto d’accesso o il giardino oppure sul muro del palazzo, può essere riconosciuto colpevole del reato di imbrattamento della cosa altrui (art. 639 del Codice Penale).

Come sanzione, è prevista una multa da 103 a 1.000 euro, che può essere aumentata fino a 10.000 euro e accompagnata con la pena della reclusione da tre mesi a due anni, in caso di recidiva.

Se non raccogli le feci del tuo cane in strada commetti un reato e rischi una multa salata

Costituisce un dovere civico ed un obbligo di legge raccogliere gli escrementi del proprio cane quando lo si porta a passeggio.

La disciplina riguardante le deiezioni animali è dettata a livello locale.

Ogni Comune è dotato di un regolamento che stabilisce il “codice di comportamento dei proprietari di cani” stabilendo le norme di condotta e le relative sanzioni, non solo per la mancata raccolta delle feci, ma anche per la mancanza di attrezzatura atta a consentirne la raccolta.

Alcuni regolamenti Comunali infatti, prevedono delle sanzioni fino a 500 € non solo a chi omette di raccogliere le deiezioni, ma anche a chi passeggia con il cane privo dell’attrezzatura necessaria.

A livello nazionale invece, l’unica disposizione di che può essere applicata in caso di mancata raccolta di deiezioni animali è l’articolo 639 del codice penale, che sanziona il reato di “deturpamento e imbrattamento di cose altrui”

Chiunque, fuori dei casi preveduti dall’articolo 635, deturpa o imbratta cose mobili o immobili altrui è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a euro 103.

Se il fatto è commesso su beni immobili o su mezzi di trasporto pubblici o privati si applica la pena della reclusione da uno a sei mesi o della multa da 300 a 1.000 euro. Se il fatto è commesso su cose di interesse storico o artistico, si applica la pena della reclusione da tre mesi a un anno e della multa da 1.000 a 3.000 euro.

Nei casi di recidiva per le ipotesi di cui al secondo comma si applica la pena della reclusione da tre mesi a due anni e della multa fino a 10.000 euro.

 

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